Decreto 193/2016: al via lo spesometro e la comunicazione della liquidazione IVA trimestrale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24.10.2016 serie generale n. 249 ha preso il via la “campagna Legge di Bilancio 2017”.
Il Decreto di cui sopra (che sarà oggetto di una Nota Informativa apposita da parte dello Studio) istituisce, tra le altre cose, nuovi obblighi in capo ai contribuenti, tra cui quello dello “spesometro” trimestrale e della comunicazione della liquidazione IVA trimestrale.

In riferimento allo “Spesometro”, la vecchia versione del Art. 21, DL 78/2010 prevedeva infatti l’obbligo di trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate” una volta l’anno, entro il 30 aprile.

Secondo la nuova formulazione del citato articolo, la trasmissione deve essere effettuata “entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre”, vale a dire rispettando le scadenze del 31 maggio (per il I trimestre), 31 agosto (per il II trimestre), 30 novembre (III trimestre) e 28 febbraio (IV trimestre).

L’Art. 21Bis introduce, invece, l’obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare, con le stesse scadenze previste per lo spesometro trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

Tale liquidazione dovrà essere presentata sia che le risultanze siano “a debito” sia che siano “a credito” e sempre con cadenza trimestrale, a prescindere dalla periodicità mensile del contribuente.

Sono esonerati automaticamente dall’obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni IVA coloro che sono anche esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio medici e dentisti).

Le sanzioni previste dall’Art. 11 sono:
– da 25 a 25.000 euro per ogni fattura comunicata errata o non comunicata;
– da 5.000 a 50.000 euro per la comunicazione incompleta o infedele dei dati delle liquidazioni IVA.

Le misure di cui sopra sono senza dubbio un passo indietro sulla strada della semplificazione e se resteranno tali dopo il passaggio in Parlamento (da più parti si è già chiesto di ritirare la norma o quanto meno di prevedere un termine semestrale) significheranno un aggravio pesante per aziende e lavoratori autonomi, oltre che sui professionisti del settore che vedranno gravarsi di ulteriori scadenze in periodi già fortemente congestionati dell’anno.